Juventus-Consob, la Corte d’Appello di Torino annulla la sanzione: “Contestazione tardiva”
Nuovo capitolo nella lunga vicenda tra Juventus e Consob. Come riporta Calcio e Finanza, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 22 ottobre, ha annullato una sanzione amministrativa da 15 mila euro inflitta dall’Autorità di vigilanza a un’ex componente del Collegio Sindacale del club bianconero.
Il provvedimento impugnato, la delibera Consob n. 23389 del 15 gennaio 2025, era legato a presunte omissioni di vigilanza e di segnalazione da parte dei sindaci in merito a due operazioni di mercato concluse tra il 2019 e il 2020. Secondo l’Autorità, tali operazioni sarebbero state firmate dall’allora Chief Football Officer della Juventus oltre i limiti di spesa autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, e solo successivamente ratificate dallo stesso CdA. La Consob sosteneva che il Collegio Sindacale si fosse limitato a “prendere atto” delle operazioni senza approfondire le anomalie né segnalarle, in violazione dell’articolo 149 del Testo Unico della Finanza.
Il nodo dei termini e la decisione della Corte
L’ex sindaca aveva impugnato la delibera sostenendo la tardività della contestazione, che, in base alla normativa, deve essere notificata entro 180 giorni dall’accertamento dei fatti. Secondo la difesa, la Consob era pienamente a conoscenza delle presunte irregolarità già nel 2022, al termine dell’ispezione condotta presso la società. La Corte d’Appello ha accolto questa eccezione, stabilendo che l’Autorità avesse effettivamente accertato i fatti già con la relazione ispettiva del 14 aprile 2022, nella quale veniva menzionata la “presa d’atto” del Collegio Sindacale sulle operazioni contestate.
La successiva contestazione del 10 maggio 2024, arrivata quasi due anni dopo, è stata giudicata “ingiustificatamente tardiva” e frutto di una “protratta inerzia” da parte della Consob.
In conseguenza della decisione, la Corte ha annullato la sanzione, disposto la restituzione della somma già pagata e condannato la Consob al rimborso delle spese processuali, quantificate in 8.470 euro più accessori.
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