Giudice sportivo, stangata per Grassi: 4 turni di stop. 1500 euro di multa al Torino
Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo della Serie A al termine della 38ª e ultima giornata di campionato, con provvedimenti pesanti soprattutto nei confronti della Cremonese.
Le decisioni del giudice sportivo
La sanzione più severa riguarda Alberto Grassi, fermato per quattro turni. Nel comunicato ufficiale si legge che il centrocampista grigiorosso è stato punito "per avere, al 28' del secondo tempo, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara spingendolo leggermente".
Due giornate di squalifica invece per Christian Kabasele dell’Udinese, "per avere, al 19' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio a una gamba, senza conseguenze". Stesso stop anche per Milan Djuric della Cremonese, sanzionato "per essere, al 28' del secondo tempo, quale calciatore in panchina, entrato sul terreno di giuoco rivolgendo ad un Assistente espressioni ingiuriose".
Un turno di squalifica è stato invece inflitto a David Okereke, Nicolas Valentini dell’Hellas Verona, Sascha Britschgi del Parma, Henrikh Mkhitaryan dell’Inter, Ylber Ramadani del Lecce e Jamie Vardy della Cremonese.
Le emmende alle società
Capitolo ammende: il giudice sportivo ha inflitto una multa da 15 mila euro al Lecce e una da 12 mila euro alla Cremonese. Sanzioni economiche anche per Bologna (4 mila euro), Udinese (3 mila euro), Roma (2 mila euro) e Torino (1.500 euro).
Le motivazioni:
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco, sette petardi e numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; recidiva reiterata; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato oggetti di varia natura sia sul terreno sia nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere, suoi sostenitori nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Direttore: Claudio Zuliani
Responsabile testata: Francesco Cherchi
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