La Juventus fornisce alla Consob precisioni su correttezza bilanci. Il comunicato del club
La Juventus,. "su richiesta di Consob, provvede a fornire (1) le considerazioni degli amministratori sulla correttezza dei bilanci al 30 giugno 2023 e (2) indicazioni circa le stime degli effetti economico-patrimoniali e finanziari idonei a rappresentare la contabilizzazione dei profili oggetto della Delibera sul bilancio consolidato al 30 giugno 2023". Ecco la nota integrale del club bianconero:
Facendo seguito al comunicato stampa del 27 ottobre 2023 e al comunicato stampa diffuso in data odierna volti ad ottemperare alla Delibera Consob n. 22858 del 25 ottobre 2023 (“Delibera 154-ter 2023” o “Delibera”)1, con il presente comunicato stampa Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”, l’“Emittente” o “Juventus”), su richiesta di Consob, provvede a fornire (1) le considerazioni degli amministratori sulla correttezza dei bilanci al 30 giugno 2023 e (2) indicazioni circa le stime degli effetti economico-patrimoniali e finanziari idonei a rappresentare la contabilizzazione dei profili oggetto della Delibera sul bilancio consolidato al 30 giugno 2023.
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Con riguardo agli effetti economici, patrimoniali e finanziari consolidati pro-forma relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2023 che deriverebbero dall’applicazione di quanto indicato nella Delibera, la Società rileva, in sintesi, quanto segue:
la perdita dell’esercizio 2022/23, pari a € 123,7 milioni, si ridurrebbe a € 87,2 milioni; il miglioramento di risultato di € 36,5 milioni deriverebbe per € 39,4 milioni dagli effetti positivi sull’esercizio 2022/23 di operazioni degli esercizi dal 2018/19 al 2021/22, in minima parte compensati dagli effetti negativi derivanti da una operazione c.d. “incrociata” di calciomercato dell’esercizio 2022/23 per € 2,9 milioni (come sotto descritta);
parallelamente, il patrimonio netto al 30 giugno 2023, pari a € 42,1 milioni, si ridurrebbe a € 2,5 milioni; la riduzione di patrimonio di € 39,6 milioni deriverebbe per € 36,7 milioni dagli effetti negativi residui delle operazioni c.d. “incrociate” di calciomercato degli esercizi 2019/20 e 2020/21 e per € 2,9 milioni dagli effetti della sopra citata operazione di calciomercato dell’esercizio 2022/23 (come sotto descritta);
non vi sarebbero effetti né sull’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2023 né sui flussi di cassa dell’esercizio 2022/23.
Gli effetti economici e patrimoniali – di importo non significativo – sorti nell’esercizio 2022/23 derivano esclusivamente da una c.d. “operazione incrociata”, realizzata nel mese di luglio 2022, ossia la cessione al Genoa dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin per un corrispettivo di € 5,5 milioni (che ha generato una plusvalenza di € 3,7 milioni), cui è seguito, nella medesima finestra di calciomercato, l’acquisto da parte di Juventus dal Genoa dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cambiaso, per un corrispettivo di € 8,5 milioni. Secondo Consob, Juventus non avrebbe potuto rilevare la plusvalenza pari a € 3,7 milioni realizzata con la cessione del calciatore Radu Matei Dragusin e avrebbe pertanto dovuto registrare i diritti alle prestazioni sportive di Andrea Cambiaso a un valore di carico inferiore di € 3,7 milioni. L’effetto netto nel conto economico 2022/23 della eliminazione della plusvalenza, dei minori ammortamenti e dell’effetto figurativo fiscale derivanti da tale diverso trattamento contabile sarebbe stato negativo per € 2,9 milioni.
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Fermo restando quanto sopra indicato, e richiamato quanto già comunicato a proposito della Delibera 154-ter 2023 e del procedimento Consob finalizzato all’adozione della stessa (il “Procedimento 154-ter 2023” o anche solo il “Procedimento”) di cui alla comunicazione d’avvio in data 31 luglio 2023 (la “Comunicazione di Avvio”), relativo (i) al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 30 giugno 2022 e (ii) alla Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022, la Società dà atto che, in data 25 ottobre 2023, Consob, ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF, facendo riferimento al progetto di bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 30 giugno 2023 approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 ottobre 2023 e all’assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 23 novembre 2023, ha domandato all’Emittente di rendere pubblici, mediante comunicato stampa, da diffondere in tempo utile per l’assemblea degli azionisti della Società e comunque entro e non oltre 10 novembre 2023: “1. Le considerazioni degli amministratori sulla correttezza dei bilanci 2023; 2. Indicazione di una stima degli effetti economico-patrimoniali e finanziari, adeguatamente commentati, idonei a rappresentare la contabilizzazione dei profili oggetto del provvedimento della Consob sulla situazione consolidata dell’Emittente al 30 giugno 2023” (la “Richiesta ex art. 114 TUF”).
Al fine di rispondere alla Richiesta ex art. 114 TUF, con il presente comunicato stampa, la Società provvede:
quanto alla Richiesta ex art. 114 TUF sub 1, a rendere pubbliche le considerazioni degli amministratori sulla correttezza del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2023 (i “Bilanci 2023”), e, nello specifico:
(i) a riportare, nel paragrafo sub (i), una sintesi delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione;
(ii) a descrivere, nel paragrafo sub (ii), le analisi e le considerazioni degli amministratori; e
(iii) a riportare, nel paragrafo sub (iii), le conclusioni cui il Consiglio di Amministrazione è pervenuto;
quanto alla Richiesta ex art. 114 TUF sub 2, a ottemperare alla richiesta mediante rinvio alla Relazione Finanziaria al 30 giugno 2023 e al comunicato stampa diffuso in data odierna che contengono, tra l’altro, la stima degli effetti economico-patrimoniali e finanziari della Delibera sul bilancio consolidato al 30 giugno 2023.
Si rammenta che le criticità rilevate dalla Consob e oggetto della Delibera 154-ter 2023 riguardano, segnatamente:
(i) la contabilizzazione di n. 16 operazioni c.d. “incrociate” di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive di calciatori, di cui n. 15, risalenti agli esercizi 2019/2020 e 2020/2021, che avevano già formato oggetto del procedimento ex art. 154-ter TUF svoltosi nel 2022 (il “Procedimento 154-ter 2022”), conclusosi con la delibera n. 22482/2022 del 19 ottobre 2022 (la “Delibera n. 22482/2022”)2, e n. 1 c.d. “operazione incrociata” di competenza dell’esercizio 2022/2023 (le “Operazioni Incrociate”);
(ii) la rilevazione delle passività e il criterio di contabilizzazione dei costi in seguito alla conclusione di accordi con il personale tesserato nell’ambito delle c.d. “manovre stipendi” realizzate nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 (rispettivamente, la “Prima Manovra” e la “Seconda Manovra”, unitamente le “Manovre”), anch’esse già oggetto del Procedimento 154-ter 2022; e
(iii) gli effetti contabili da ricondurre ad alcuni “promemoria” o “memorandum”, attinenti a talune operazioni di calciomercato (risalenti agli anni 2018, 2019 e 2020) in relazione alle quali sono state rilevate plusvalenze nei relativi bilanci, in virtù di previsioni (ritenute non aventi efficacia dal punto di vista giuridico), contenute in detti documenti, con cui Juventus ipotizzava di riservarsi un eventuale diritto di riacquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore ceduto, oppure un eventuale impegno di riacquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore ceduto a determinate date future e a determinati importi (gli “Accordi di Recompra”), oltre che ad asseriti rapporti di natura debitoria con altri club, precisandosi che tali promemoria e memorandum sono stati già oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione della Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 20223.
Si rammenta, inoltre, che in seguito alla ricezione della Delibera:
(i) con comunicato stampa in data 27 ottobre 2023 (il “Primo comunicato 154-ter”), la Società, su richiesta della Consob, ha reso note al mercato le informazioni relative alle carenze e criticità rilevate dalla Consob e ai principi contabili internazionali applicabili secondo quanto richiesto nella Delibera;
(ii) in data 30 ottobre 2023, il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha, inter alia, deliberato di integrare, per massima trasparenza, la Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2023, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2023, con informazioni e dati pro-forma al 30 giugno 2023 e 2022 al fine di riflettere, a tali date di riferimento, gli effetti di quanto indicato dalla Delibera;
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2 Sul Procedimento 154-ter 2022 si rinvia ai comunicati stampa del 21 ottobre 2022 e 20 novembre 2022 della Società, nonché alla nota 56 della Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022, reperibile sul sito internet della Società (www.juventus.com), all’interno della sezione “Investitori”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).
3 Per maggiori informazioni si rinvia alla nota 57 della Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022, reperibile sul sito internet della Società (www.juventus.com), all’interno della sezione “Investitori”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).
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(iii) in data 31 ottobre 2023, la Società ha messo a disposizione del pubblico la seconda tranche della documentazione pre-assembleare, inclusiva dei Bilanci 2023, nonché le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;
(iv) con comunicato stampa in data odierna (il “Secondo comunicato 154-ter”; il Primo comunicato 154-ter e il Secondo comunicato 154-ter, sono congiuntamente definiti i “Comunicati 154-ter”), la Società ha reso note al mercato le situazioni economico-patrimoniali pro-forma separate e consolidate al 30 giugno 2022 e 2021 e consolidata al 31 dicembre 2022 predisposte secondo quanto richiesto dall’Autorità e la situazione economico-patrimoniale pro-forma separata e consolidata della Società per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2023, predisposta su base volontaria per completezza.
1. Considerazioni degli amministratori sui bilanci 2023
In ottemperanza alla Richiesta ex art. 114 TUF sub 1, di seguito si provvede a:
(i) illustrare una sintesi delle principali attività e analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto di consulenti legali e tecnico-contabili e anche sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti, a proposito delle tematiche poi sfociate nella Delibera, ossia le c.d. “operazioni incrociate”, le c.d. “manovre stipendi”, i c.d. “accordi di partnership”,
(ii) a esporre le analisi e considerazioni degli amministratori a proposito della correttezza dei Bilanci 2023, soffermandosi sull’analisi compiuta a proposito di tali elementi, e
(iii) su tali basi, a illustrare le conclusioni degli amministratori al riguardo.
(i) Sintesi dell’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione
A partire dalla nomina, avvenuta il 18 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato, con la massima attenzione e diligenza, i rilievi dell’Autorità di vigilanza contenuti nella Delibera n. 22482/2022, attinenti alle tematiche delle n. 15 operazioni c.d. “incrociate” di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive di calciatori risalenti agli esercizi 2019/2020 e 2020/2021 che avevano formato oggetto del Procedimento 154-ter 2022, e delle c.d. “manovre stipendi”. In particolare, all’insediamento, i membri del Consiglio di Amministrazione hanno ricevuto la documentazione rilevante attinente al Procedimento 154-ter 2022 e al processo amministrativo originato dall’impugnazione della Delibera n. 22482/2022 dinanzi al TAR del Lazio, i pareri giuridici e tecnico-contabili, nonché i report tecnici, acquisiti dalla Società a far data dal 18 febbraio 2022 e sino al 18 gennaio 2023, così come della documentazione rilevante attinente al procedimento penale di cui Juventus è parte (all’epoca pendente dinanzi al Tribunale di Torino), e delle decisioni assunte dagli organi della giustizia sportiva nei confronti di Juventus dal 15 aprile 2022 e sino al 18 gennaio 2023.
Il Consiglio di Amministrazione ha proseguito nei mesi successivi nel processo, già avviato dal precedente organo amministrativo, di implementazione delle procedure e dei presidi interni per contribuire al rafforzamento delle verifiche propedeutiche alla misurazione e contabilizzazione degli asset e alla rilevazione delle operazioni di calciomercato della Società. In particolare, in data 1° marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, inter alia, l’aggiornamento della Procedura Investimenti Area Sportiva4, finalizzata a disciplinare il processo autorizzativo e di formalizzazione delle operazioni di calciomercato da parte dell’Area Sportiva (con il supporto delle altre Funzioni aziendali interessate e coinvolte), e ha ottenuto aggiornamenti sul processo di sensibilizzazione delle strutture verso la formalizzazione del processo valutativo (anche rispetto all’Area Giovanile).
Coerentemente con le linee guida operative poi trasfuse nella citata nuova Procedura Investimenti Area Sportiva, la Società, in epoca antecedente l’avvio del Procedimento 154-ter 2023, nell’ambito delle attività di preparazione della Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022 (approvata il 24 marzo 2023) ha svolto taluni approfondimenti e analisi con riguardo all’unica c.d. “operazione incrociata” di competenza dell’esercizio 2022/2023 – generante peraltro una plusvalenza di importo non significativo – e ciò, precisamente, mediante documenti tecnici interni (Area Sportiva) e analisi ad hoc effettuate dai consulenti incaricati dalla Società, poi discusse nel corso della riunione del Comitato Controllo e Rischi della Società tenutasi in data 28 febbraio 2023. In particolare, sono stati svolti approfondimenti in relazione alla sostanza commerciale della c.d. “operazione incrociata” in questione e in merito al requisito della attendibile misurabilità del fair value degli asset rispettivamente ceduti e acquistati5.
In data 27 febbraio 2023, in data 21 marzo 2023 e in data 3 maggio 2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha effettuato il deposito di ulteriori atti di indagine relativi al procedimento penale che interessa la Società. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto provveduto ad analizzare tale documentazione con il supporto dei propri consulenti legali e contabili, anche al fine di verificare la presenza di documenti idonei a determinare, anche solo potenzialmente, effetti contabili sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2023 e/o sui dati comparativi del periodo precedente. Nell’ambito di tale documentazione, sono stati oggetto di analisi alcuni “promemoria” o “memorandum”, attinenti a talune operazioni di calciomercato (risalenti agli anni 2018, 2019 e 2020) in relazione alle quali sono state rilevate plusvalenze nei relativi bilanci, e, in particolare quelle previsioni (ritenute non aventi efficacia dal punto di vista giuridico), contenute in detti documenti, con cui Juventus ipotizzava di riservarsi un eventuale diritto di riacquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore ceduto, oppure un eventuale impegno di riacquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore ceduto a determinate date future e a determinati importi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel periodo intercorrente tra la data del primo deposito (27 febbraio 2023) e la data di approvazione della Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022 (24 marzo 2023), ha provveduto a richiedere, ed esaminare, n. 6 pareri a consulenti legali e tecnico-contabili a proposito dei suddetti
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4 La procedura in parola è stata in seguito ulteriormente aggiornata, così come le altre procedure rilevanti della Società, nell’ambito del processo di aggiornamento delle procedure conclusosi in data 30 settembre 2023. 5 Il revisore legale della Società non ha sollevato rilievi con riferimento alla c.d. “operazione incrociata” in questione né nella relazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 del 31 marzo 2023 alla Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022 né nelle successive relazioni ai Bilanci 2023.
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documenti e della loro possibile valenza giuridica e/o contabile, anche alla luce delle norme speciali dell’ordinamento sportivo.
Dell’esito delle attività di analisi dei suddetti “promemoria” o “memorandum” è stato dato atto nella nota 57 della Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022. In sintesi, nella suddetta nota è stato indicato che tutto il carteggio raccolto negli atti di indagine sopra richiamati sarebbe privo dei requisiti di forma richiesti a pena di nullità e, fatto salvo un caso, non è mai presente la sottoscrizione dei calciatori menzionati, come richiesto ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, e che tutti i predetti documenti (ivi incluso quello recante la sottoscrizione del calciatore), alla luce del principio contabile internazionale IFRS 156, non costituiscono “contratti”, appunto perché gli stessi, ai sensi della disciplina statuale e sportiva applicabile, non risultano idonei a generare diritti e obbligazioni esigibili tra le parti. Alla luce degli approdi dell’analisi giuridica e contabile svolta dal Consiglio di Amministrazione, la Società non ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti in forza dei quali essa sarebbe stata tenuta a modificare, se del caso, la rilevazione e/o la competenza dei ricavi o dei costi eventualmente correlabili alle operazioni ivi ipotizzate. Ciononostante, su base volontaria e in ottica di massima ampiezza e trasparenza dell’informativa, la Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022 contiene la rappresentazione dei potenziali effetti contabili massimi che i documenti relativi alle suddette operazioni avrebbero potuto teoricamente determinare sulle situazioni economico- patrimoniali e finanziarie del primo semestre del corrente esercizio e di quello precedente, laddove gli stessi fossero stati ritenuti suscettibili di generare diritti e obbligazioni esigibili tra le parti ai sensi della disciplina statuale e sportiva applicabile, e quindi essere qualificati come “contratti” ai sensi dell’IFRS 15.
Con nota in data 31 luglio 2023, Consob, ai sensi dell’art. 154-ter, settimo comma, del TUF, ha notificato a Juventus la Comunicazione di Avvio, nuovamente incentrata sulle tematiche del trattamento contabile da riservare alle c.d. “operazioni incrociate” e alle c.d. “manovre stipendi” che avevano già fatto oggetto del Procedimento 154-ter 2022.
Nel corso del Procedimento 154-ter 2023, la Società ha svolto istanza di accesso agli atti del procedimento, esercitato con ritiro della documentazione messa a disposizione dall’Autorità di vigilanza in data 8 agosto 2023, e nel periodo estivo è proseguita l’attività di analisi delle contestazioni di cui alla Comunicazione di Avvio.
In data 19 settembre 2023, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dei consulenti legali e tecnico-contabili della Società, ha esaminato e valutato le singole ipotesi di contestazione formulate da Consob nella Comunicazione di Avvio e, segnatamente, (i) le criticità sulle Operazioni Incrociate, (ii) la rilevazione delle passività e il criterio di contabilizzazione dei costi per effetto delle Manovre e (iii) gli effetti contabili da ricondurre ai sopra descritti “promemoria” o
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6 Che puntualizza che per “contratto” debba intendersi l’accordo tra due o più parti generante diritti e obbligazioni esigibili tra le parti (“enforceable rights and obligations”), e che l’esigibilità (“enforceability”) dei diritti e delle obbligazioni nel contratto è disciplinata dalla legge (“is a matter of law”).
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“memorandum”, risalenti agli anni 2018, 2019 e 2020. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
o ha anzitutto rilevato che tutte le contestazioni oggetto della Comunicazione di Avvio riguardavano il trattamento contabile di tematiche che avevano fatto oggetto delle diffuse analisi già svolte sin dal proprio insediamento e, in particolare, di quelle effettuate in vista dell’approvazione della Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022, avvenuta, come ricordato, in data 24 marzo 2023;
o ha svolto, con il supporto dei consulenti legali e tecnico-contabili della Società e tenuto anche conto della documentazione messa a disposizione della Società durante il Procedimento, taluni approfondimenti di natura tecnica in relazione al merito delle contestazioni di cui alla Comunicazione di Avvio.
• Sotto tale ultimo profilo gli amministratori hanno approfondito, in via preliminare, i profili di rilevanza, tanto in linea generale quanto ai tre gruppi di contestazioni sopra citati, del c.d. «principio di prevalenza della sostanza sulla forma» di cui al Conceptual Framework di cui agli IAS/IFRS (in particolare, Conceptual Framework, paragrafo 2.12) e la conciliabilità dell’interpretazione del principio espressa dall’Autorità nella Comunicazione di Avvio con i principi contabili internazionali. In aggiunta:
o con riguardo alle Operazioni Incrociate, gli amministratori:
non hanno ritenuto condivisibile – anche alla luce del citato approfondimento a proposito del c.d. «principio di prevalenza della sostanza sulla forma» di cui al Conceptual Framework di cui agli IAS/IFRS – la riqualificazione come “permute” di operazioni di acquisto e vendita di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori tra loro distinte e autonome, e
hanno concluso nel senso della correttezza del trattamento contabile effettuato dalla Società quand’anche si fosse ritenuto di dover applicare alle suddette operazioni il principio contabile relativo alle permute di attività (IAS 38, paragrafi 45 e ss.), attesi gli esiti degli approfondimenti già svolti a proposito della ricorrenza dei requisiti della sostanza commerciale e dell’attendibile misurabilità del fair value, previsti, rispettivamente, ai paragrafi 46 e 47 del principio contabile IAS 38;
o con riguardo alle Manovre – i cui effetti residui sull’esercizio chiuso al 30 giugno 2023 sono immateriali a livello economico e nulli sul patrimonio netto finale – gli amministratori hanno condiviso il trattamento contabile precedentemente effettuato dalla Società nell’esercizio precedente, e ciò in quanto (come confermato dalle analisi giuridiche e contabili già svolte le quali, come illustrato, hanno formato oggetto, anche con l’ausilio di consulenti legali e tecnico- contabili, di rinnovata valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione) tanto gli accordi di integrazione stipendiale conclusi nei mesi di luglio e agosto 2020 (nel caso della Prima Manovra) quanto i c.d. loyalty bonus (nel caso della Seconda Manovra) avevano ad oggetto integrazioni stipendiali di stagioni future – con vincolo della sussistenza del tesseramento del calciatore con la Società a determinate date, nel caso dei c.d. loyalty bonus – le quali, come tali, avrebbero remunerato prestazioni dei tesserati da rendere in futuro;
o con riguardo agli effetti derivanti dai sopra descritti “promemoria” o “memorandum”, risalenti agli anni 2018, 2019 e 2020, gli amministratori hanno concluso nel senso della correttezza della contabilizzazione delle operazioni di cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, come già rilevate, e l’insussistenza di rapporti di natura debitoria, in quanto tali “promemoria” o “memorandum” risultano insuscettibili di generare, ai sensi della disciplina statuale e sportiva applicabile, diritti e obbligazioni esigibili tra le parti e non costituiscono quindi fatti di gestione che avrebbero dovuto essere oggetto di contabilizzazione ai sensi degli applicabili principi contabili IAS/IFRS.
All’esito delle analisi e degli approfondimenti tecnici effettuati, svolti, come detto, anche con il supporto dei consulenti legali e tecnico-contabili della Società, il Consiglio di Amministrazione ha, inter alia, approvato il testo delle osservazioni della Società in merito ai profili di non conformità di cui alla Comunicazione di Avvio, coerente con gli approfondimenti svolti (le “Osservazioni”), comunicate all’Autorità di vigilanza in data 21 settembre 2023.
In data 4 ottobre 2023, si è tenuta l’audizione della Società presso la Consob.
In data 6 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha, inter alia, approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2023 e ha convocato l’Assemblea degli Azionisti per il giorno 23 novembre 2023.
In data 25 ottobre 2023 alla Società è stata notificata la Delibera con cui Consob ha formulato alla Società, ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, TUF, le richieste riportate in premessa.
In data 27 ottobre 2023 la Società, facendo seguito alle richieste di cui alla Delibera, ha pubblicato il Primo Comunicato 154-ter in cui ha riportato gli elementi di informazione circa (i) le carenze e criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 e della Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022 e (ii) i principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo. Con riferimento all’ulteriore richiesta contenuta nella Delibera, la Società ha preannunciato la successiva pubblicazione, con apposito comunicato e previa delibera degli organi competenti della Società, di situazioni economico-patrimoniali pro-forma consolidate – corredate dei dati comparativi – che tengano conto dei rilievi formulati dalla Consob. A questo proposito si richiama quanto reso noto al mercato in data odierna con il Secondo comunicato 154-ter.
In data 30 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione si è riunito e i consiglieri, in ottica di massima trasparenza nei confronti del mercato e di piena cooperazione con l’Autorità, hanno anzitutto confermato la volontà di ottemperare alle richieste contenute nella Delibera indipendentemente dalle decisioni sulle iniziative in sede giurisdizionale. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto, inter alia, deliberato di integrare, per massima trasparenza, la Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2023 (comprendente il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2023) con informazioni e dati pro-forma al 30 giugno 2023 e 2022 al fine di riflettere, a tali date di riferimento, gli effetti di quanto indicato dalla Delibera. Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche in confronto diretto con gli esperti presenti alla seduta consiliare, ha ulteriormente valutato e sottoposto a scrutinio le contestazioni di Consob, anche alla luce delle argomentazioni contenute nella Delibera, confermando, all’esito degli approfondimenti svolti, la correttezza del trattamento contabile adottato dalla Società e, quindi, la correttezza dei Bilanci 2023, riservandosi di formalizzarne l’esito con un successivo comunicato stampa, da rendere pubblico nei termini stabiliti dall’Autorità di vigilanza.
• In data 8 novembre 2023 il Consiglio di Amministrazione si è riunito per esaminare e approvare il Secondo comunicato 154-ter, diffuso in data odierna, e il presente comunicato stampa a proposito della correttezza dei Bilanci 2023. Le considerazioni degli amministratori sono sintetizzate come riportato di seguito, seguendo i tre gruppi di contestazione contenuti nella Delibera.
(ii) Analisi e considerazioni degli amministratori a proposito della correttezza dei Bilanci 2023
Operazioni Incrociate
• Con riguardo alle Operazioni Incrociate, tra i vari profili considerati, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato, da un lato, gli argomenti basati sulla qualificazione delle c.d. “operazioni incrociate” come operazioni di compravendita separate e distinte e, dall’altro, i profili di coerenza con l’impostazione contabile applicata dalla sostanziale totalità delle società del settore (football industry), nonché con l’operato della Società nei precedenti periodi contabili. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
o ha dato atto che la tematica delle c.d. “operazioni incrociate” ha fatto oggetto, anzitutto, sin dal febbraio 2022, di approfondita analisi giuridica e contabile all’esito della quale, come confermato dai pareri degli esperti indipendenti consultati, è emerso che le c.d. “operazioni incrociate” oggetto di analisi costituiscono, nella sostanza e nella forma, operazioni tra loro separate e distinte;
o ha nuovamente osservato, come già indicato nelle Osservazioni, che nel corso del Procedimento sono emersi ulteriori elementi che, ad avviso della Società, confermano, per tutte le Operazioni Incrociate, la correttezza dei principi contabili applicati dalla Società; in particolare, anche l’esperto consultato dal revisore legale della Società ha concluso, peraltro sulla base di argomentazioni in larga parte coincidenti con quelle che erano state svolte da Juventus sin dal Procedimento 154-ter 2022, che non vi sono ragioni per ritenere che la sostanza economica delle c.d. “operazioni incrociate” sia quella di una permuta o di un contratto di scambio assimilabile alla permuta, né che la volontà espressa dalle parti di concludere compravendite incrociate sia simulata o non corrispondente alla sostanza commerciale ed economica delle operazioni stesse;
o ha richiamato le analisi svolte, con l’ausilio dei propri consulenti contabili, in merito alla ricorrenza dei requisiti della sostanza commerciale e della attendibile misurabilità del fair value delle attività rispettivamente cedute e ricevute; in particolare:
per le principali operazioni “incrociate” poste in essere negli esercizi chiusi al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021 e per la c.d. “operazione incrociata” di competenza dell’esercizio 2022/2023, la Società, anche mediante l’acquisizione di pareri tecnico-contabili, ha provveduto a: (i) verificare la sussistenza del requisito della sostanza commerciale, calcolando il differenziale tra i flussi prospettici in uscita associati al singolo calciatore acquisito e i flussi prospettici in uscita associati al singolo calciatore ceduto, considerando anche aspetti quali la probabilità del verificarsi dell’esborso per la parte variabile della retribuzione (i c.d. premi). Tale differenziale tra flussi è stato poi rapportato ai prezzi di acquisto/cessione di ciascun calciatore e sono state formulate le opportune considerazioni in termini di significatività; (ii) verificare la sussistenza del requisito dell’attendibile misurazione del fair value, confrontando i corrispettivi pattuiti con quelli relativi ad altre operazioni di compravendita comparabili (per fascia di prezzo) e omogenee (in termini di caratteristiche dei calciatori ceduti, quali età, carriera etc.) intervenute fra club terzi a livello, da cui è emersa la sostanziale congruità / ragionevolezza dei valori dei giocatori oggetto delle operazioni;
la c.d. “operazione incrociata” di competenza dell’esercizio 2022/2023, pur essendo di importo non significativo, è stata assoggettata a verifiche supplementari. Sotto tale profilo, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che tali verifiche:
sono state svolte anche con il supporto di analisi ad hoc da parte di esperti contabili esterni, quanto alla ricorrenza dei requisiti della “sostanza commerciale” e della “attendibile misurabilità del fair value”, oltre a includere documenti tecnici interni (Area Sportiva) relativi ai calciatori interessati;
hanno fatto emergere che il rapporto tra il differenziale dei flussi complessivo e il prezzo di cessione di ciascuno dei due calciatori risultava significativo, e hanno confermato che il fair value dei calciatori interessati è suscettibile, sempre sulla base degli approfondimenti di natura tecnico-contabile svolti dalla Società con l’ausilio degli esperti contabili esterni, di una misurazione attendibile;
sono state discusse nel corso della riunione del Comitato Controllo e Rischi della Società tenutasi in data 28 febbraio 2023;
• non sono state svolte ex post (ossia dopo la contestazione da parte dell’Autorità di vigilanza), bensì in epoca antecedente l’avvio del Procedimento 154-ter 2023, e, oltretutto, in coerenza con le linee guida operative che, a seguito di formale approvazione intervenuta in data 1° marzo 2023 da parte del Consiglio di Amministrazione, sono state recepite nell’aggiornata procedura “Investimenti Area Sportiva” della Società;
o ha infine rilevato che il revisore legale della Società, dopo aver svolto verifiche rafforzate circa la tematica delle c.d. “operazioni incrociate” (ritenute un “aspetto chiave della revisione”), non ha mai, da ultimo con la relazione di revisione pubblicata in data 31 ottobre 2023, sollevato rilievi né in merito alla contabilizzazione delle n. 15 “operazioni incrociate” realizzate da Juventus negli esercizi 2019/2020 e 2020/2021, né con riguardo all’ulteriore “operazione incrociata” di competenza dell’esercizio 2022/20237.
• Con riguardo ai rilievi attinenti le Manovre, in linea generale, il Consiglio di Amministrazione ha:
o anzitutto, dato atto che anche la tematica delle c.d. “manovre stipendi” ha fatto oggetto di approfondita analisi giuridica e contabile, condotta sia durante il Procedimento 154-ter 2022 sia all’esito dello stesso;
o rammentato che, all’esito del Procedimento 154-ter 2022, il precedente Consiglio di Amministrazione, rilevando che la contabilizzazione degli accordi con il personale tesserato riguarda profili complessi, relativi ad elementi di valutazione suscettibili di differenti interpretazioni circa il trattamento contabile applicabile (specie quanto all’esistenza o meno di una “constructive obligation”), e dopo aver considerato i possibili trattamenti alternativi, aveva ritenuto opportuno, per un approccio maggiormente prudenziale, far decorrere l’accrual pro-rata temporis degli oneri per le integrazioni salariali di luglio/agosto 2020 (per la prima c.d. “manovra stipendi”) e i c.d. “loyalty bonus” siglati a partire da settembre 2021 (per la seconda c.d. “manovra stipendi”) a partire dalla data più remota tra quelle di partenza di una “constructive obligation” ipotizzata dagli esperti indipendenti (e così, rispettivamente, da giugno 2020 e maggio 2021). Tali revisioni di stime e di assunzioni avevano comportato rettifiche delle stime di oneri di competenza a fine giugno 2020, fine giugno 2021 e fine giugno 2022 per effetto delle integrazioni salariali siglate a luglio/agosto 2020 e dei “loyalty bonus” siglati a partire da settembre 2021, prevedendone l’accrual pro-rata temporis, secondo il c.d. “straight line approach” (che è uno tra gli approcci ammessi dai principi contabili), a far data,
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7 In particolare, il revisore legale della Società non ha svolto rilievi in merito all’iscrizione e valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei tesserati né nelle relazioni di revisione del 5 dicembre 2022 alla Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2022, né nella relazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 del 31 marzo 2023 alla Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022, né nelle relazioni di revisione del 31 ottobre 2023, allegate alla Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2023, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2023.
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rispettivamente da giugno 2020 e da maggio 20218, con conseguente nuova approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2022 (i “Bilanci 2022”) da parte dell’organo amministrativo (2 dicembre 2022) e, successivamente, da parte dell’assemblea degli azionisti della Società (27 dicembre 2022);
o rammentato che, a partire dalla nomina, avvenuta il 18 gennaio 2023, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha analizzato i rilievi dell’Autorità di vigilanza contenuti nella Delibera n. 22482/2022, e, in particolare, quelli relativi alla tematica delle c.d. “manovre stipendi” e richiamato, a questo proposito, l’esito degli approfondimenti svolti, con particolare riguardo ai pareri rilasciati dagli esperti legali e tecnico-contabili, anche a valle della Delibera n. 22482/2022;
o osservato che, sulla base dei citati approfondimenti di natura legale e tecnico-contabile, pur trattandosi di profili complessi relativi ad elementi di valutazione suscettibili di differenti interpretazioni circa il trattamento contabile applicabile (specie quanto all’esistenza o meno di una “constructive obligation”), il contenuto dell’obbligazione implicita della Società (la cui sussistenza è stata ipotizzata in attuazione del già citato approccio maggiormente prudenziale), nonostante gli elementi indicati nella Delibera, non paia essere quello indicato dall’Autorità – ossia un differimento incondizionato del pagamento di importi oggetto degli accordi di rinunzia intervenuti durante gli esercizi 2019/2020 e 2020/2021 – bensì quello della concessione di integrazioni stipendiali per stagioni future, le quali, come tali, avrebbero remunerato prestazioni da svolgere in futuro.
• In particolare,
o con riguardo alla Prima Manovra, il Consiglio di Amministrazione ha concluso che le remunerazioni aggiuntive concesse con gli accordi di integrazione di luglio e agosto 2020 remunerassero prestazioni da rendere in futuro e che pertanto remunerassero prestazioni sportive che sarebbero state rese nelle stagioni successive. Il Consiglio di Amministrazione ha, poi, constatato, che in caso di inadempimenti al contratto di prestazione sportiva dovuti ad eventi imputabili ai tesserati (es: doping, squalifiche, etc.), non si sarebbe verificato alcun “recupero” degli importi oggetto delle integrazioni stipendiali concordate. Anche sulla base di tali elementi, nonché degli approfondimenti svolti dal Consiglio di Amministrazione a proposito del c.d. «principio di prevalenza della sostanza sulla forma» di cui al Conceptual Framework di cui agli IAS/IFRS, il rilievo dell’Autorità di vigilanza per cui, nel caso della Prima Manovra, si sarebbe verificato un mero differimento del pagamento incondizionato di tre mensilità dei compensi della stagione sportiva 2019/2020 nelle due stagioni seguenti non è parso condivisibile;
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8 Per la descrizione della “Modifica del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2022” si rimanda alla Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2023 – relazione sulla gestione, p. 23 e ss. La Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2023 è reperibile sul sito internet della Società (www.juventus.com), all’interno della sezione “Investitori”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).
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o con riguardo alla Seconda Manovra, considerato il contesto all’interno del quale i relativi accordi sono stati sottoscritti – ossia quello della crisi generale e specifica di settore determinata dalla c.d. “seconda ondata” della pandemia da Covid-19 – e considerate le interazioni e le discussioni occorse con i calciatori prima e dopo la stipula dei c.d. loyalty bonus, il Consiglio di Amministrazione ha parimenti concluso che le remunerazioni connesse agli accordi di integrazione (loyalty bonus) fossero da considerarsi relative a prestazioni da rendere in futuro e che pertanto remunerassero prestazioni sportive che sarebbero state rese nelle stagioni successive. Il Consiglio di Amministrazione ha, poi, constatato, che in caso di inadempimenti al contratto di prestazione sportiva dovuti a eventi imputabili ai tesserati (es: doping, squalifiche, etc.), non si sarebbe verificato alcun “recupero” degli importi oggetto degli accordi di rinunzia conclusi nella stagione 2020/2021. Alla luce di tali elementi, e degli approfondimenti svolti dal Consiglio di Amministrazione a proposito del c.d. «principio di prevalenza della sostanza sulla forma» di cui al Conceptual Framework di cui agli IAS/IFRS, il rilievo dell’Autorità di vigilanza per cui, nel caso della Seconda Manovra, si sarebbe verificato un mero differimento del pagamento incondizionato di parte dei compensi della stagione sportiva 2020/2021 nella stagione o nelle stagioni sportive successive non è parso condivisibile.
• Con riguardo, infine, agli effetti delle Manovre, il Consiglio di Amministrazione:
o quanto alla Prima Manovra, ha constatato che i relativi effetti si sono conclusi nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 e, pertanto, tale fattispecie non produce effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria al 30 giugno 2022 e non produce effetti sul conto economico e sulla situazione patrimoniale-finanziaria al 30 giugno 2023;
o quanto alla Seconda Manovra, ha considerato che la Società – tenuto conto dei pareri ricevuti dai consulenti legali e contabili (rispetto ad una fattispecie comunque connaturata da profili di elevata complessità e difficoltà interpretative specie quanto all’esistenza o meno di una “constructive obligation”) e ferma la propria condivisione del trattamento contabile , effettuato dalla Società nell’esercizio precedente – anche al fine di superare le divergenze interpretative sorte in relazione al suddetto trattamento contabile, tenuto conto dell’importo relativamente contenuto degli effetti contabili e in ottica di massima prudenza, nell’esercizio 2022/2023 ha accantonato un fondo per un importo complessivo di circa € 2,5 milioni in relazione alle due posizioni che sarebbero state ancora suscettibili di produrre effetti sulla situazione patrimoniale al 30 giugno 2023. Conseguentemente, anche gli effetti della Seconda Manovra si sono conclusi nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2023 e, pertanto, anche tale fattispecie non produce effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria al 30 giugno 2023;
o ha, infine, attentamente valutato la relazione del revisore legale del 31 marzo 2023 relativa alla Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022 e, da ultimo, le già citate relazioni di revisione del 31 ottobre 2023 relative al progetto di bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 30 giugno 2023, le quali contengono l’aggiornamento degli effetti economici e patrimoniali dei rilievi relativi alle c.d. “manovre stipendi”. I potenziali effetti di tali rilievi sarebbero positivi, a livello economico, sia nell’esercizio corrente che in quello precedente, sarebbero nulli sul patrimonio netto al 30 giugno 2023 e sostanzialmente nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello in corso.
Accordi di Recompra
Con riguardo agli Accordi di Recompra, il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’assenza di effetti sul patrimonio netto al 30 giugno 2023, ha considerato la posizione dell’Autorità secondo la quale tali documenti, pur non essendo validi ed efficaci dal punto di vista giuridico, sarebbero idonei a produrre effetti contabili sul bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022, assunto come comparativo rispetto ai Bilanci 2023.
In particolare, secondo l’Autorità di vigilanza:
o al fine di ottenere una rappresentazione fedele e corretta degli Accordi di Recompra, ciò che
rileverebbe sarebbe la natura degli impegni assunti dalla Juventus, mentre
o ai fini contabili, sulla base dei paragrafi 10 e 24 dell’IFRS 15 e BC 32, 87 e 89 delle Basis for Conclusions del medesimo principio, non rileverebbero in alcun modo le forme richieste dal diritto sportivo (o dal diritto civile) al fine di rendere esigibile per legge un accordo.
• Il Consiglio di Amministrazione, anche all’esito del confronto con gli esperti interpellati, ha valutato le argomentazioni contenute nella Delibera e ha ritenuto corretto l’esito delle approfondite analisi giuridiche e contabili da esso svolte. In particolare, gli amministratori:
o hanno, anzitutto, dato atto delle analisi svolte, con l’ausilio dei propri consulenti legali e contabili, in merito alla documentazione acquisita all’esito del deposito, in data 27 febbraio 2023, in data 21 marzo 2023 e in data 3 maggio 2023, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino degli ulteriori atti di indagine relativi al procedimento penale che interessa la Società e, in particolare di alcuni “promemoria” o “memorandum”, risalenti agli anni 2018, 2019 e 2020, attinenti a possibili operazioni di calciomercato con alcuni altri club, con specifica attenzione per quelli inerenti eventuali “diritti di opzione” e/o “impegni/obblighi di acquisto” su diritti alle prestazioni sportive di calciatori oggetto di precedente trasferimento a club terzi che aveva condotto alla rilevazione di una plusvalenza nei relativi bilanci;
o hanno richiamato l’esito delle analisi svolte, in base alle quali, alla luce del principio contabile internazionale IFRS 159:
tutto il carteggio raccolto negli atti di indagine soprarichiamatisarebbeprivodei requisiti di forma richiesti a pena di nullità (ivi incluso quello in cui è presente la sottoscrizione del calciatore menzionato), come richiesto ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
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9 Che puntualizza che per “contratto” debba intendersi l’accordo tra due o più parti generante diritti e obbligazioni esigibili tra le parti (“enforceable rights and obligations”), e che l’esigibilità (“enforceability”) dei diritti e delle obbligazioni nel contratto è disciplinata dalla legge (“is a matter of law”).
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idocumenti,pertanto,noncostituiscono“contratti”aisensidelprincipiocontabile IFRS 15, poiché gli stessi, ai sensi della disciplina statuale e sportiva applicabile, non risultano idonei a generare diritti e obbligazioni esigibili tra le parti e la Società non ha, pertanto, ritenuto sussistenti i presupposti in forza dei quali essa sarebbe stata tenuta a modificare, se del caso, la rilevazione e/o la competenza dei ricavi o dei costi eventualmente correlabili alle operazioni ivi ipotizzate;
• Con riguardo al tema delle «promesse implicite nelle pratiche commerciali della società», il Consiglio di Amministrazione10, ha osservato:
o che il paragrafo 24 dell’IFRS 15 richiama le promesse implicite a proposito dell’identificazione di quali beni o servizi un’entità si sia obbligata a trasferire a favore dei propri clienti;
o che gli Accordi di Recompra paiono, invece, rilevare ai fini della valutazione se l’entità abbia, o non abbia, trasferito il controllo di determinati asset; a questo proposito, il Consiglio di Amministrazione, ha osservato che in presenza di accordi di riacquisto, per decidere se ai fini contabili il «controllo» su un certo asset sia stato, o non sia stato, trasferito11, occorre in particolare valutare la ricorrenza di restrizioni «sostanziali» in capo alle controparti (ossia i club terzi) alla capacità di destinare i calciatori ad altro uso12; ebbene, nel caso degli Accordi di Recompra:
è da escludere che Juventus potesse far valere diritti di sorta nel caso in cui le controparti avessero deciso di non “rispettare” quanto indicato nei suddetti memoranda/promemoria in quanto – com’è pacifico – tali documenti non sono validi ed efficaci dal punto di vista giuridico;
pertanto,nonricorrendorestrizioni«sostanziali»allacapacitàdeiclubcessionari di destinare i calciatori ad altro uso, il Consiglio di Amministrazione ha concluso nel senso della correttezza della rilevazione del trasferimento del controllo alle originarie date di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori interessati.
• Il Consiglio di Amministrazione, nel contesto delle analisi svolte ha preso atto del fatto che, nel caso di uno degli Accordi di Recompra, i Pubblici Ministeri hanno archiviato il procedimento penale relativo al bilancio del club cessionario riconoscendo che il documento in parola potesse al più essere considerato un gentlemen’s agreement, ma che esso non potesse essere considerato un atto civilisticamente rilevante per fondare, da un punto di vista contabile, un mancato
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10 Supportato, in tali analisi, dagli approfondimenti di natura legale e contabile da esso svolti e sopra ampiamente richiamati.
11 A tal fine l’entità dovrà tener conto delle disposizioni relative al trasferimento del controllo di cui ai paragrafi 31-34 dello stesso IFRS 15. Gli accordi di riacquisto sono richiamati dall’IFRS 15.34 (che è uno dei paragrafi rilevanti ai fini della valutazione della tematica del trasferimento del controllo), che richiama i paragrafi B64-B76 dell’IFRS 15.
12 L’IFRS 15 chiarisce che “la restrizione contrattuale della capacità dell’entità di destinare l’attività ad altro uso deve essere sostanziale, ossia tale da impedire che l’attività possa avere un uso alternativo per l’entità. La restrizione contrattuale è sostanziale se il cliente può far valere i suoi diritti sull’attività promessa nel caso in cui l’entità cerchi di destinare l’attività ad altro uso” (IFRS 15.B7; enfasi aggiunta).
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trasferimento del controllo in capo al cessionario. A questo proposito, sebbene il cessionario applicasse il principio contabile OIC 34 Ricavi, la conclusione dei Pubblici Ministeri – che non hanno ritenuto censurabile la rilevazione dell’acquisto del controllo da parte del cessionario – è parsa un elemento rilevante per corroborare l’analisi svolta dalla Società a proposito dell’effettivo trasferimento del controllo alla data di cessione del calciatore nonostante quanto previsto nel “promemoria” in questione.
Il Consiglio di Amministrazione ha, da ultimo, attentamente valutato la relazione del revisore legale relativa alla Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022 e, da ultimo, le già citate relazioni di revisione relative al progetto di bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 30 giugno 2023, nelle quali il revisore legale di Juventus rileva che una delle operazioni oggetto degli Accordi di Recompra13, a giudizio dello stesso, avrebbe configurato la sussistenza di diritti e obbligazioni esigibili ai sensi dell’IFRS 15 (c.d. “enforceability”), e ciò, pur in assenza di tutti i requisiti di validità ed efficacia degli accordi, in ragione della sussistenza del consenso del calciatore ceduto. I potenziali effetti di tali rilievi sarebbero positivi, a livello economico, sia nell’esercizio corrente che in quello precedente, sarebbero nulli sul patrimonio netto al 30 giugno 2023 e sostanzialmente nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello in corso.
Con riguardo, infine, agli effetti degli Accordi di Recompra, il Consiglio di Amministrazione ha constatato che tali effetti si sono conclusi nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2023 e, pertanto, tale fattispecie non produce effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria a tale data.
(iii) Conclusioni
All’esito delle complessive analisi e valutazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto i Bilanci 2023 in continuità con il trattamento contabile dei Bilanci 2022 e della Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2022.
Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, confermato la correttezza dei Bilanci 2023 ivi incluso il progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023 che sarà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti già convocata per il 23 novembre 2023.
All’esito della riunione dell’8 novembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, approvato il presente comunicato in risposta alla Richiesta ex art. 114 TUF, sub 1.
2. Stima degli effetti economico-patrimoniali e finanziari sulla situazione consolidata dell’Emittente al 30 giugno 2023.
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13 In proposito, gli amministratori hanno, peraltro, preso atto che tale vicenda è caratterizzata da profili di specificità e che il consulente dei Pubblici Ministeri indica che la contabilizzazione degli effetti è da imputare all’esercizio 2020/2021, nel quale è maturata la scadenza del diritto di opzione non esercitato; il che comporterebbe che tale operazione non produrrebbe effetti nell’esercizio 2021/2022 (che costituisce il comparativo del bilancio 2022/2023 oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 31 ottobre 2023) e, pertanto, non avrebbe alcun effetto sul bilancio 2022/2023.
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In relazione alla richiesta della Consob, di cui alla Richiesta ex art. 114 TUF, sub 2, di rendere nota al mercato una stima degli effetti economico-patrimoniali e finanziari, adeguatamente commentati, idonei a rappresentare la contabilizzazione dei profili oggetto del provvedimento della Consob sulla situazione consolidata dell’Emittente al 30 giugno 2023, si rinvia:
(i) in merito al progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023, a quanto già indicato nella nota 56 al progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023, e
(ii) in merito al bilancio consolidato al 30 giugno 2023, alla nota 57 al bilancio consolidato al 30 giugno 2023, che già contengono la stima degli effetti economico-patrimoniali e finanziari dei profili oggetto della Delibera n. 22858/2023 sulla situazione consolidata dell’Emittente al 30 giugno 2023.
Si dà, inoltre, atto che l’informativa richiesta in relazione al Bilancio consolidato al 30 giugno 2023 è parimenti inclusa nel Secondo comunicato 154-ter.
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Juventus Football Club S.p.A. rende noto che le informazioni di cui sopra sono rese su richiesta della Consob.