Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: multa alla Juventus e ad altre cinque società
Il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 ottobre 2025, ha reso note le decisioni disciplinari relative all’ultimo turno di campionato. Come previsto, non erano attese pesanti sanzioni, e infatti solo un calciatore( Holm, ndr) è stato squalificato in vista del prossimo turno, che coinciderà con l’infrasettimanale di Serie A.
Diversa la situazione per le società: numerose le ammende comminate, segno di un weekend caratterizzato da comportamenti non sempre corretti sugli spalti e in campo. Le multe riguardano principalmente intemperanze dei tifosi e proteste eccessive da parte di dirigenti e staff tecnici. Eccole nel dettaglio:
- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette in plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco che, in un caso, costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un fumogeno che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi, per avere inoltre, all'11° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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