Cori anti-Juve, Fondazione Jdentità Bianconera presenta esposto alla Procura Figc

03.09.2023 19:00 di  Redazione TuttoJuve  Twitter:    vedi letture
Cori anti-Juve, Fondazione Jdentità Bianconera presenta esposto alla Procura Figc

La Fondazione Jdentità Bianconera ha presentato un esposto alla Procura Figc a seguito dei cori anti-Juve intonati sul pullman del Milan da alcuni calciatori rossoneri. 

Fondazione Jdentità Bianconera è un gruppo di tifosi, appassionati e innamorati dei colori bianconeri, riuniti dall’idea del presidente Massimo Durante, con l'obiettivo di rispondere al potente grido di aiuto dei tifosi bianconeri che da anni vengono aggrediti, insultati e denigrati in maniera pressoché impunita. La squadra è composta da 12 professionisti dell’ambito legale, dell’imprenditoria e della comunicazione, ognuno con una solida esperienza alle spalle.

Ecco il testo dell'esposto presentato dalla Fondazione Jdentità Bianconera alla Procura federale:

ESPOSTO


PREMESSA

Fondazione Jdentità Bianconera è stata istituita il giorno 24 luglio 2023, dinnanzi al Notaio Daniele Calcagnile, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.

La Fondazione, attualmente rappresentata dal Sono il Presidente del Consiglio di Indirizzo Avv. Massimo Durante, che conferisce espresso mandato al deposito del presente atto agli Avv.ti Vitantonio Piemonte e Pierpaolo Chiorazzo, ha come scopo esclusivo la tutela e la rappresentanza degli associati in quanto sportivi e tifosi juventini considerando tale appartenenza calcistica elemento identitario da valorizzare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionali, delle norme di legge e di pubblica sicurezza, nonché nel pieno rispetto del dialogo con le Istituzioni, come stabilito dall'art. 3.2 dello Statuto.

I FATTI

"Il calciatore tesserato AC Milan Rafa Leao ha pubblicato sul proprio profilo Instagram1 una cd "storia" in cui si vede lui e altri suoi compagni di squadra intonare un coro contro la Juventus, sulle note del brano dei Ricchi e Poveri 'Sarà perché ti amo'. «Stringimi forte e stammi più vicino. E chi non salta è uno gobbo juventino».

Risulta, peraltro, che gli epiteti si siano estesi anche all'espressione e" chi non salta è uno sporco juventino"

Con Leao, nel video si vedono anche i calciatori Yacine Adli e Theo Hernandez e Samuel Chukwueze.

Dal video non risulta che alcuno dei dirigenti della Società, presenti sul mezzo siano intervenuti per impedire o, quantomeno, far cessare i cori palesemente ingiuriosi nei confronti della società di calcio oggetto dei cori e dei suoi tifosi.

LA VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

La condotta come sopra sinteticamente, ma esaustivamente, descritta ed ascritta ai giocatori della Società AC Milan ad avviso della Esponente pare idonea ad integrare illeciti (in ipotesi, probabilmente anche penali), anche civili,? ma, per quel che concerne la presente sede, regolamentari della normativa cui devono informare la propria condotta i soggetti.

Invero, in base all'art. 4, comma 1, del CGS, tutti i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo «sono tenuti all'osservanza delloStatuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva».

Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (cd"fair play"), deve assumere una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l'ambitodella competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l'ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all'attività sportiva (principio enunciato dalla pronuncia CFA, Sezione ,I n. 38-2019/2020).

In altri termini, la "lealtà sportiva" costituisce una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall'altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all'ordinamento sportivo.

I fatti sono rilevanti e gravi sia per "dimensione" che per "percezione" e, per come, perpetrati non possono sottrarsi all'intervento disciplinare e sanzionatorio della Giustizia Sportiva avendo i calciatori sopra indicati, tenuto una condotta spregevole, offensiva non solo nei confronti della Juventus e dei propri dipendenti tutti (ivi compresi i propri colleghi, tesserati della Società ignominiosamente menzionata), ma anche e soprattutto nei confronti dei milioni di tifosi della Juventus.

I fatti, invero, integrano anche un comportamento discriminatorio, che hanno senz'altro avuto un'effettiva, negativa incidenza, idonea a portare turbamento e offesa ad una generalità di persone, direttamente o indirettamente destinatarie incolpevoli delle offese.

Rammentiamo le disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 12 C.G.S. (oltre che gli artt. 21 e 28 i fini della qualificazione degli illeciti).

Con la prima, infatti, si vuole reprimere qualsiasi tentativo di offendere taluno, ponendo odiose differenziazioni fondate su elementi che, ancorché assolutamente "neutri" (razza, religione lingua ecc...e perché no, appartenenza sportivo e "tifo"), divengono veicolo strumentale per ledere, in maniera becera, la dignità altrui. Con ciò volendo colpire l'intima essenza di ogni essere umano, uguale per diritto naturale, ponendolo in posizione non paritaria, ovviamente inferiore, solo in virtù di caratteri esteriori ocolpendolo nelle sue personalissime convinzioni.

Nell'ipotesi di cui all'art. 12, 3° comma, invece, non emerge, dalla ratio, alcuna intenzione prava di porre un soggetto o categoria in un livello di disprezzata inferiorità ma quella, ugualmente riprovevole, in disparte l'ipotesi di incitamento alla violenza, di offendere una categoria di tifosi per il solo fatto di appartenere ad un determinato contesto territoriale, assunto come parametro per motivare insulti o farrisaltare differenziazioni.

Ciò posto, una corretta e meditata valutazione dei cori intonati dai calciatori dell'AC Milan si pongono, fuor di ogni dubbio, nei confini di una manifestazione certamente offensiva per motivi di tifo ("gobbo juventino o sporco juventino").

L'accertata violazione comporta il coinvolgimento, e conseguente responsabilità, della Società Ac Milan che deve rispondere dei comportamenti dei propri tesserati, per non aver impedito l'evento e comunque per non aver efficacemente messo in atti misure idonee a contrastare i cori o, successivamente, per non aver preso posizione contro tali condotte, non risultando comunicazioni ufficiali in tal senso.

Per quanto sopra premesso e ritenuto, fatta salva ogni diversa tutela in capo alla Fondazione FJB, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Procuratore assuma le opportune iniziative affinché le condotte ascritte ai calciatori Rafa Leao, Yacine Adli, Theo Hernandez e Samuel Chukwueze, nonché alla Società AC Milan siano adeguatamente ed opportunamente accertate, previo esperimento delle attività istruttorie ritenute, e sanzionate, per la oggettività della lesività delle stesse.

All.: 1) Statuto;

2) Video pubblicato su testate giornalistiche on line

Con osservanza.

Torino, 3 settembre 2023

Avv. Vitantonio Piemonte

AvV Massimo Durante

Avv. Pierpaplo Chiorazzo