Avviso di garanzia a Paratici, ecco cosa prevede l'Articolo 371 bis del Codice Penale

04.12.2020 17:30 di  Redazione TuttoJuve  Twitter:    vedi letture
Avviso di garanzia a Paratici, ecco cosa prevede l'Articolo 371 bis del Codice Penale
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come comunicato dalla Juventus in una nota, a Fabio Paratici è stata noticata un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. "Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p".

E cosa prevede l'articolo 371 bis del Codice Penale? Ecco di seguito il dispositivo: 

(1)Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale(2) di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false(3) ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni(4).

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere(5).

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391 bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore(6).

Note

(1) La disposizione è stata introdotta dall'art. 11, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa e così poi modificato dall'art. 25 della l. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Il riferimento alla Corte penale internazionale è stato inserito dall'art. 10, comma 4, lett. a), della l. 20 dicembre 2012, n. 237.

(3) E' richiesto che non solo che si tratti di dichiarazioni false, ma affinché possa dirsi integrato il reato occorre anche che dalla falsità derivi, anche solo potenzialmente, un effettivo pregiudizio alle indagini.

(4) L'art. 384 bis, inserito dall'art. 17 della l. 5 ottobre 2001, n. 367 estende la punibilità della fattispecie in esame ai fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero.

(5) E' prevista una sospensione della procedibilità del reato se durante lo svolgimento dell'atto istruttorio vengono rese dichiarazioni ritenute false, nonostante l'invito da parte del P.M. a riferire la verità, che si giustifica in quanto evita che l'incriminazione possa indurre il soggetto a rendere dichiarazioni compiacenti verso l'autorità inquirente.

(6) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 19, della l. 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive).