GIUDICE SPORTIVO - Squalificate le due Curve dello Stadium. Forti multe per Juve e Napoli

11.11.2013 17:35 di  Redazione TuttoJuve  Twitter:    vedi letture
GIUDICE SPORTIVO - Squalificate le due Curve dello Stadium. Forti multe per Juve e Napoli
TuttoJuve.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia era nell'aria e purtroppo è stata confermata poco: il giudice sportivo Tosel ha squalificato per  due turni Curva Sud e per un turno la Curva Nord dello Juventus Stadium, a seguito dei cori di discriminazione razziale intonati dai tifosi bianconeri contro il Napoli. Inflitta alla società bianconera anche un'ammenda di 50.000 euro. La Juventus dovrà pagare, inoltre, altri altri 10.000 euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ripetutamente un fascio di luce-laser su dei calciatori della squadra avversaria. Sanzionato con 50.000 euro di multa anche il Napoli, per quanto combinato dai propri sostenitori allo Stadium. Ecco il comunicato: 

a) SOCIETA' 
 
Il Giudice Sportivo, 
 
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in merito alla gara soc. Juventus – soc. 
Napoli del 10 novembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che prima dell’inizio della gara 
(ore 19.36, 19.50, 20.00 e 20.07) e durante la gara stessa (11°, 14° e 30° primo tempo; 31 e 34° 
secondo tempo) sostenitori della soc. Juventus, collocati nei settori denominati “Curva Sud” e 
“Curva Nord”, hanno intonato i cori “Lavali, lavali, lavali col fuoco, o Vesuvio lavali col fuoco - 
senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, o colerosi terremotati, voi 
con il sapone non vi siete mai lavati, Napoli m…. Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera 
– uccidete questi bastardi”; 
 74/214 
 
ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori 
approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale” 
rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn 1 e 3 CGS) per “dimensione e percettibilità” come 
precisato dai tre collaboratori del Procura federale, postisi a centro-campo ed ai lati delle 
panchine aggiuntive; 
 
P.Q.M. 
 
 delibera 
 
1) di sanzionare la soc. Juventus con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare 
una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori; 
 
2) di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione 
deliberata con CU 66 del 28 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Juventus – soc. Genoa 
del 27 ottobre 2013. 
 
* * * * * * * * * 
 
Il Giudice Sportivo 
 
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata 
sostenitori delle Società Bologna, Catania, Fiorentina, Genoa, Juventus e Roma hanno, in 
violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed 
utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); 
 
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le 
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 
 
delibera 
 
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in 
ordine al comportamento dei loro sostenitori. 
 
* * * * * * * * * 
 
a) SOCIETA' 
 
Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 
lanciato nei settori occupati dai sostenitori della squadra avversaria cinque petardi ad alto 
potenziale ed oggetti contundenti di varia natura, creando panico e costringendo quattro persone a 
ricorrere alle cure dei sanitari. 
 
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 
indirizzato ripetutamente un fascio di luce-laser su dei calciatori della squadra avversaria. 
 
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CATANIA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver 
consentito l'ingresso e la permanenza, nella zona spogliatoi e nel tunnel che adduce al recinto di 
giuoco, di persone non autorizzate. 
 74/215 
 
 
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 
nel proprio settore, acceso alcuni bengala, fumogeni e petardi; sanzione attenuata ex art. 13, 
comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine 
a fini preventivi e di vigilanza. 
 
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso 
della gara, nel proprio settore, acceso alcuni fumogeni ed un petardo; sanzione attenuata ex art. 
13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze 
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.