Serie A, Juventus, squalificato Padoin

25.11.2014 16:15 di  Redazione TuttoJuve  Twitter:    vedi letture
Serie A, Juventus, squalificato Padoin
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© foto di Federico De Luca

Queste le decisioni del giudice sportivo

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PADOIN Simone (Juventus): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.


CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACQUAH Afriyie (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CAPELLI Daniele (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).


LULIC Senad (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).


ZAZA Simone (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione). 

 

 

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori: 1) nel corso della gara, lanciato numerosi bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed acceso nel proprio settore numerosi petardi e fumogeni; 2) nel corso del primo tempo, lanciato in direzione del portiere avversario un pallone con scritte ingiuriose nei confronti della squadra avversaria e numerosi coni di carta appuntiti, che si conficcavano nel terreno di giuoco; 3) tra il
25° ed il 36° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser sul portiere della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.


Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bengala ed un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, un petardo sul terreno di giuoco ed acceso numerosi fumogeni e petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

 

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser verso l'allenatore e calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.