GIUDICE SPORTIVO - Multa di 20.000 euro alla Juventus per cori discriminatori
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Primo comunicato della stagione del giudice sportivo e prima multa per la Juventus per i soliti cori:
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori
delle Società Cesena, Genoa, Hellas Verona, Milan, Palermo e Torino hanno, in violazione
della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 26° del primo
tempo, intonato un coro incitante alla violenza ed espressivo di discriminazione territoriale;
sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente
operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un
componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una
apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione
rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto
esplodere nel proprio settore numerosi petardi ed accesso numerosi fumogeni e bengala; sanzione
attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
fatto esplodere nel proprio settore alcuni petardi ed accesso alcuni fumogeni e bengala; sanzione
attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.