Giudice sportivo: Vidal, Pepe e Pellissier saltano Juve-Chievo. Aumentano i diffidati bianconeri. E in corso Galfer arriva un'altra multa

27.02.2012 19:00 di  Redazione TuttoJuve   vedi letture
Giudice sportivo: Vidal, Pepe e Pellissier saltano Juve-Chievo. Aumentano i diffidati bianconeri. E in corso Galfer arriva un'altra multa
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© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

La Juventus, come previsto, dovrà fare a meno di Arturo Vidal e Simone Pepe nella sfida casalinga di sabato sera contro il chievo Verona. I due centrocampisti bianconeri, infatti, sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo, a seguito delle sanzioni disciplinari rimediate contro il Milan. Il centrocampista cileno è stato espulso per un brutto fallo di gioco, mentre l'esterno di Albano Laziale ha preso il quarto giallo stagionale per gioco scorretto. Per la squadra di Conte si allunga l’elenco dei diffidati. Matri e Barzagli, entrambi ammoniti al Meazza, salgono a tre gialli e raggiungono Lichtsteiner e Giaccherini. Sabato prossimo i clivensi dovranno invece rinunciare a capitan Pellissier, fermato per una giornata dal giudice Tosel.
Ecco tutti i giocatori squalificati:
Due turni Lucarelli (Parma) e i romanisti Cassetti e Osvaldo.
Un turno Aronica (Napoli), Balzaretti (Palermo), Canini (Cagliari), Lauro, Guana (Cesena), Vidal (Juventus), Gago (Roma), Moralez (Atalanta), Pellissier (Chievo), Peluso (Atalanta), Pepe (Juventus), Valiani (Parma).


MULTE ALLE SOCIETA' - Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso del
secondo tempo, indirizzato a calciatori della squadra avversaria cori costituenti espressione di
discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma
2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo,
indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di
discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma
2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo,
lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata
ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.