Giudice sportivo, 30.000 euro di multa alla Juve per cori razzisti e non solo. Niente squalifica per lo Stadium

22.04.2013 17:40 di  Redazione TuttoJuve  Twitter:    vedi letture
Giudice sportivo, 30.000 euro di multa alla Juve per cori razzisti e non solo. Niente squalifica per lo Stadium
TuttoJuve.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualche quotidiano aveva azzardato l'ipotesi di una squalifica dello Juventus Stadium per presunti cori razzisti della Curva bianconera contro un giocatore del Milan (Boateng). Il giudice sportivo, invece, ha punito la società bianconera con una multa di 30mila euro.
Ecco  il comunicato ufficiale con tutti i provvedimenti adottati nei confronti delle società:

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere alcuni suoi sostenitori, al 26° del  primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria delle grida costituenti  espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre suoi sostenitori, al 2° del secondo  tempo, rivolto reiteratamente ad un calciatore della squadra avversaria, non schierato in campo,  un coro insultante; per avere infine, tra il 38° e il 41° del primo tempo, esposto uno striscione di  grande dimensione dal contenuto oltraggioso per le Forze dell'Ordine; recidiva; entità della  sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società  concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo  tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; entità  della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS,  per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di  vigilanza. 



Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,  lanciato nel recinto di giuoco, sei bottiglie in plastica e due fumogeni; entità della sanzione  attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la  Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 35° del primo  tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un dirigente di altra Società. 

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,  lanciato nel recinto di giuoco, due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in  relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con  le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.